ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

DI GERA LARIO


Regolamento di Istituto

(BOZZA SECONDO DPR N

SECONDO DPR N. 235 DEL 21/11/2007 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI O MODIFICHE

                                                                                                                       

 

Titolo I

La comunità scolastica

 

Art. 1

 

L’Istituto Comprensivo di Gera Lario costituisce una comunità composta da studenti, genitori, personale non docente, docenti, Dirigente scolastico.

 

Art. 2

 

Studenti, Dirigente scolastico, docenti, personale non docente e  genitori hanno pari dignità e concorrono, ciascuno nel proprio ruolo, al corretto funzionamento dell’Istituzione scolastica.

 

Titolo II

I soggetti della comunità scolastica

 

GLI STUDENTI

 

Art. 3

 

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Gera Lario hanno eguale diritto allo studio. Nei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri membri della comunità hanno diritto a eguale rispetto e trattamento. L’Istituzione scolastica si adopera affinché il diritto allo studio e all’eguaglianza degli studenti sia realizzato, intervenendo con iniziative idonee di natura economica ed ambientale.

 

Art. 4

 

E’ diritto dello studente ricevere una formazione qualificata, costantemente aggiornata, possibilmente personalizzata, conforme ai programmi approvati all’inizio dell’anno scolastico, aperta al dibattito e alla collaborazione. E’ diritto dello studente essere guidato, aiutato e consigliato nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento. Sia per quanto attiene alle scelte di programma sia per quanto concerne le forme e i criteri della valutazione, lo studente ha diritto, altresì, di essere informato in modo chiaro ed esaustivo. Ove siano praticabili si auspica l’apertura di spazi al confronto e alla collaborazione nel corso del processo educativo-culturale, in misura crescente durante tutto il corso degli studi.

 

 

Art. 5

 

E’ diritto-dovere degli studenti partecipare alla vita della scuola, contribuire al regolare e proficuo svolgimento delle lezioni, frequentare regolarmente le lezioni e le attività, impegnarsi nello studio, rispettare persone, cose e strutture scolastiche, seguire regole generali di buona educazione. La frequenza scolastica costituisce obbligo.

 

 

 

L’UFFICIO DI DIREZIONE

 

Art. 6

 

L’ufficio di direzione è costituito da Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori. Il Dirigente scolastico rappresenta l’Istituto e riconduce in unità le esigenze, le aspettative, le azioni delle varie componenti della vita scolastica. Svolge i compiti e le funzioni attribuite dalle norme della  scuola dell’autonomia.

 

 

I  DOCENTI

 

Art. 7

 

I docenti svolgono attività educativa e didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità alle norme che li riguardano, nel rispetto delle leggi vigenti e della libertà di insegnamento loro riconosciuta.

 

Art. 8

 

Nella scuola dell’autonomia i docenti partecipano alle attività collegiali dando il contributo della loro professionalità e cooperando alla elaborazione e gestione del piano dell’offerta formativa.

 

Art. 9

 

Ai docenti disponibili e aventi i requisiti, sono attribuiti - su obiettivi e criteri definiti dal Collegio dei Docenti unitario - gli incarichi delle funzioni strumentali.

I docenti incaricati di tali funzioni sono tenuti a  relazionare al collegio sugli obiettivi raggiunti e sulle attività svolte.

 

Art. 10

 

I docenti ricoprono altri incarichi funzionali individuati come strategici all’organizzazione dell’ attività scolastica istituto; essi sono assegnati dal Dirigente scolastico su proposta del e in accordo  con il collegio dei docenti.

 

Art. 11

 

I docenti individuati dal Dirigente scolastico come collaboratori svolgono i compiti e le funzioni loro assegnate nel settore organizzativo - gestionale e fanno parte dello staff di direzione.

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO

 

Art. 12

 

Gli appartenenti al personale amministrativo ed ausiliario svolgono le mansioni loro affidate in conformità alle leggi che li riguardano e del rapporto di impiego e di lavoro.

 

Art. 13

 

Le mansioni del predetto personale sono essenziali ai fini del pieno funzionamento dell’istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica.

 

Art. 14

 

Tutti gli appartenenti al personale amministrativo ed ausiliario sono coordinati dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

 

 

GENITORI

 

Art. 15

 

Il ruolo dei genitori, sempre determinante, per la maturazione e per l’apprendimento degli studenti, diventa positivo quando la famiglia realizza una collaborazione costruttiva con l’Istituzione scolastica.

 

 

Art. 16

 

I genitori hanno il diritto-dovere di:

Ottenere informazioni precise e tempestive sulla programmazione educativa e didattica, sull’organizzazione della scuola e sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli e della classe o gruppo in cui sono inseriti

Essere ricevuti in colloqui individuali e collegiali

Stabilire un buon livello di comunicazione, comprensione e collaborazione con docenti, Dirigente, personale ATA ed altri genitori

trasmettere ai ragazzi la convinzione che la scuola sia di fondamentale importanza nella costruzione del loro futuro

tenersi informati su: proposte educative e didattiche, obiettivi e finalità delle stesse, attività e, orari, livelli conseguiti dai propri figli nella maturazione personale e nell’apprendimento

collaborare in modo costruttivo: permettendo assenze solo per motivi validi, riducendo al massimo uscite anticipate ed entrate posticipate, leggendo e firmando tempestivamente le comunicazioni della scuola, partecipando agli incontri e alle riunioni previsti, formulando osservazioni e suggerimenti pertinenti, offrendo consiglio e disponibilità per le attività che la scuola organizza, favorendo la partecipazione dei figli a tutte le attività integrative programmate dalla scuola, segnalando eventuali problematiche dei propri figli

partecipare, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, ai vari organi collegiali, alle assemblee di classe e di istituto e alle altre iniziative promosse dal consiglio di istituto

osservare il regolamento d’Istituto

 

 

Art. 17

 

Tutti i genitori hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di usare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali dell’istituto. L’orario e le modalità delle riunioni vanno concordate, di volta in volta, con il Dirigente. Le domande di riunione, complete di tutti gli estremi vanno comunicate al capo di istituto almeno cinque giorni prima della riunione.

 

Art. 18

 

Le attività di volontariato svolte dai genitori nell’ambito dei servizi offerti dalla scuola vanno preventivamente concordate col Dirigente o un suo delegato e sottoposte alla eventuale approvazione  del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto.

 

Art. 19

 

I genitori hanno diritto alla piena partecipazione alle iniziative ed alle proposte dell’Istituzione scolastica attraverso il “Patto educativo di corresponsabilità”. Le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli quando questi violino i doveri sanciti dal regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli studenti, nell’ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei diritti e dei doveri dei genitori verso la scuola.

Il patto educativo di corresponsabilità viene proposto ai genitori in sede di prima iscrizione dell’alunno alla scuola e deve essere sottoscritto come garanzia ed impegno.

 

 

 

Titolo III

Gli organi collegiali

 

 

Art. 20

 

Gli organi collegiali operanti nell’istituto sono:

consiglio di istituto;

collegio dei docenti;

comitato per la valutazione dei docenti;

consigli di classe;   - interclasse  - sez. -

comitati dei genitori  (se costituiti);

commissione elettorale;

commissione di garanzia.

 

 

 

Art. 21

 

Gli organi collegiali vengono convocati tramite avviso contenente l’ordine del giorno notificato ai singoli membri. Pur potendo ciascun organo fissare proprie scadenze, vale per tutti la regola che l’avviso sia notificato almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno 2 giorni prima delle riunioni straordinarie.

 

 

Art. 22

 

Di ogni riunione si redige verbale, firmato dal presidente e dal segretario che va approvato secondo le modalità di legge. Il verbale viene depositato in Segreteria ed è a disposizione di qualsiasi componente della scuola, salvo casi specifici previsti dalla legge.

 

 

Art. 23

 

Tutti gli organi collegiali, pur nella diversità delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge e dal presente regolamento, devono concorrere alla realizzazione dei fini indicati nell’art. 2 e promuovere iniziative di collaborazione con gli altri organi collegiali

 

 

Art. 24

 

(Consiglio d’istituto) Fino alla emanazione di nuova disciplina concernente gli OO. CC. il consiglio di Istituto è l’organo di governo della scuola; fatte salve le competenze specifiche previste per il collegio docenti, i consigli di classe e di valutazione, esso ha una competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola. Elementi fondamentali di decisione sono l’adozione del POF e la programmazione delle risorse economiche a quello afferenti .

 

 

Art. 25

 

(Convocazione del consiglio d’istituto) Il consiglio è convocato dal presidente, sentita la giunta esecutiva, ogni qualvolta  lo si ritenga opportuno. Il consiglio deve essere convocato ogni volta ne venga fatta richiesta da 2/3 dei membri del consiglio stesso, dalla giunta, da un consiglio di classe, dal consiglio di disciplina, dal collegio dei docenti, dall’assemblea studenti e da quella dei genitori. La richiesta di convocazione del consiglio deve indicare la data e l’ordine del giorno. E’ facoltà del presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. La convocazione comunque non può essere rinviata per più di dieci giorni oltre il termine indicato.

 

 

Art. 26

 

(Modalità di convocazione del consiglio di istituto) La convocazione del consiglio deve essere diramata a cura degli uffici di Segreteria, per iscritto, ai membri del consiglio, salvo caso d’urgenza, almeno cinque giorni prima con l’indicazione dell’O.d.g.

 

 

 

Art. 27

 

(Formazione dell’Ordine del giorno) L’ordine del giorno delle convocazioni, sentita la giunta, deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli organi di cui al precedente art. 22.

 

 

Art. 28

 

(Variazione dell’Ordine del giorno) Per discutere e votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del consiglio adottata all’unanimità dai presenti. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito a un altro membro del consiglio di illustrare i motivi contrari alla proposta di variazione.

 

 

Art. 29

 

(Sede delle riunioni) Il consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola.

 

 

Art. 30

 

(Processo verbale e pubblicazione degli atti) Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che deve contenere l’oggetto della discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l’esito di eventuali votazioni. Il processo verbale è firmato dal presidente e dal segretario e deve essere depositato in Segreteria entro cinque giorni dalla seduta; ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell’interessato. Chiunque a proprie spese può ottenere dalla Segreteria della scuola copia di atti pubblici.

 

 

Art. 31

 

(Facoltà di parola) Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del consiglio. Il consiglio con propria deliberazione può decidere, a titolo consultivo, di sentire gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico-pedagogici e di orientamento, i rappresentanti dei consigli di classe e dei genitori, del personale non docente. Il consiglio può decidere di sentire, per determinati argomenti, anche esperti della materia.

 

 

Art. 32

 

(Validità delle sedute del CI e delle deliberazioni) Per la validità della sedute del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

 

Art. 33

 

(Diritti dei membri del CI) I membri del consiglio possono, durante l’orario di servizio, accedere agli uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del consiglio. Ogni membro del consiglio può chiedere al presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della giunta delle deliberazioni validamente adottate.

 

 

Art. 34

 

(Elezioni dei presidente e del vicepresidente) Il presidente è eletto secondo le modalità previste dalla legge. In seconda votazione, in caso di parità di voti, sarà eletto il rappresentante dei genitori più anziano di età.

 

 

Art. 35

 

(Attribuzioni del presidente) Il presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la prima realizzazione dei compiti del consiglio. In particolare:

convoca il consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;

esamina le proposte della giunta, dei membri del consiglio e degli altri organi della scuola.

 

 

Art. 36

 

(Prerogative del presidente) Il presidente del consiglio ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio, di disporre dei servizi di Segreteria, di avere dagli uffici della scuola e della giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

 

 

Art. 37

 

(Funzioni del segretario del CI) Le funzioni del segretario del consiglio sono affidate dal presidente a  membro del Consiglio di Istituto. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del consiglio e di sottoscrivere, unitamente al presidente, gli atti e le deliberazioni del consiglio oltre al processo verbale.

 

 

Art. 38

 

(Giunta esecutiva) La giunta esecutiva è composta ed è eletta secondo le modalità previste dalla legge.

 

 

Art. 39

 

(Presidente della giunta) Presidente della giunta è il Dirigente; in caso di sua assenza o impedimento essa è presieduta dal docente vicario.

 

 

Art. 40

 

(Attribuzioni dalla giunta) La giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del consiglio; svolge la propria attività nell’ambito delle decisioni del consiglio.

 

 

Art. 41

 

(Convocazione della giunta) La giunta è convocata dal D.S., con l’indicazione dell’O.d.g. Deve essere convocato entro tre giorni ogni volta che ne faccia richiesta il presidente del consiglio o un terzo di essa. La comunicazione della convocazione deva essere diramata ai membri della giunta entro tre giorni della seduta.

 

 

Art. 42

 

(Validità della sedute di giunta) Le sedute di giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

 

 

Art. 43

 

(Funzioni di segretario della giunta) Il direttore dei servizi generali ed amministrativi svolge le funzioni di segretario della giunta.

 

 

Art. 44

 

(Prerogative dei membri della giunta) Ciascun membro della giunta ha diritto di libero accesso nella scuola durante le ore di servizio e di avere in visione o anche in copia gli atti relativi all’attività di competenza della giunta. I membri della giunta hanno inoltre diritto di avere dagli uffici della Segreteria tutte le informazioni necessarie per un migliore esercizio della propria funzione.

 

 

Art. 45

 

(Consigli di classe – di interclasse – di sez.) Ogni consiglio [di classe], nella composizione comprendente anche i rappresentanti dei genitori, si riunisce, di regola, almeno tre volte nell’anno scolastico. I consigli di norma, si svolgono in orari diversi per permettere ai docenti di partecipare a tutte le riunioni.

 

 

Art. 46

 

Il Dirigente delega un docente della classe a presiedere le riunioni; in mancanza di una espressa disposizione contraria, la delega si intende data per tutta l’anno scolastico o per la residua parte di esso; la delega può essere revocata e, comunque, rimane il diritto del Dirigente di intervenire nel consiglio e presiederlo. Il coordinatore di classe redige il documento di programmazione di classe e il documento delle attività dell’anno – interclasse – sezione. Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale, con l’indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e del testo delle proposte, richieste e pareri votati. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e depositato presso la Segreteria della scuola entro il terzo giorno successivo alla riunione.

 

 

Art. 47

 

La commissione di garanzia è istituita ai sensi dell’art. 2 d.p.r. 293/07. Essa è costituita da due docenti eletti dal collegio dei docenti, da un genitore rappresentante in consiglio di istituto. La commissione è competente in merito alle sanzioni al di fuori dei casi previsti dal 1° comma, art. 5, d.p.r. citato.

 

 

 

 

 

 

Titolo IV

Assemblee

 

Art. 48

 

(Modalità di convocazione e sede riunioni) Per le assemblee di classe, di sezioni, di istituto e dei genitori sono a disposizione le aule dell’istituto previa richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico. La convocazione deve essere effettuata con lettera ai singoli membri dell’organo collegiale, almeno cinque giorni prima della data della riunione. Per ogni assemblea i lavori vanno verbalizzati e i verbali devono essere a disposizione in Segreteria.

 

 

Art. 49

 

(Assemblea dei genitori di classe) E’ convocata su richiesta dei genitori eletti nel consiglio di classe – di interclasse – di sez. - o di almeno cinque genitori degli studenti.

 

 

Art. 50

 

(Assemblea dei genitori di istituto) Si riunisce ogniqualvolta lo richiedono100 genitori, oppure la maggioranza del comitato genitori se costituito, in orario non coincidente con quello delle lezioni, in locali messi a disposizione dall’istituto. Il Dirigente scolastico autorizza la convocazione.

 

 

Art. 51

 

(Comitato dei genitori di istituto) E’ costituito dai rappresentanti dei genitori e collabora con i docenti alla realizzazione delle iniziative della scuola.

 

 

 

Titolo V

Organizzazione degli uffici di segreteria

 

Art. 52

 

Il servizio di Segreteria è coordinato dal D.S.G.A. ed è svolto dal personale addetto all’ufficio. Collabora con la Dirigenza alla preparazione degli atti e provvedimenti amministrativi che sorreggono i vari momenti dell’attività didattica.

 

 

Art. 53

 

Al di fuori dell’orario di servizio non è consentito ad alcuna persona estranea alla scuola accedere agli uffici di segreteria, salvo che su espresso invito.

 

 

Titolo VI

Procedure dei reclami e valutazione del servizio

 

Art. 54

 

I reclami devono contenere generalità e indirizzo del proponente, che li deve sottoscrivere. Non si terrà conto di reclami anonimi. Il Dirigente scolastico darà risposta scritta entro quindici giorni, dopo avere esperito le indagini in merito e avere ascoltato le persone avverso le quali è stato prodotto il reclamo stesso, e, in caso di fondatezza, dopo essersi attivato per rimuovere le cause che lo hanno determinato. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, questi informa il proponente sulla corretta destinazione di esso.

 

 

Titolo VII

Regolamento di disciplina allievi

 

Il presente regolamento che recepisce le indicazioni del d.p.r. n. 249/98 e del DPR n. 293/07 e successive modifiche o integrazioni, si intende modificabile con le stesse procedure previste dalle normative sopra citate.

 

 

Art. 55 – Infrazioni e sanzioni

 

Sono comportamenti contrari al regolare e proficuo svolgimento delle attività didattiche:

  1. occasionale disturbo al normale sviluppo della vita scolastica che non comporti atteggiamenti offensivi o danni a persone e/o all’ambiente;
  2. occasionale mancato rispetto, privo di giustificazione, delle norme del regolamento di istituto relative agli orari e alle assenze;
  3. offesa alla dignità personale di compagni o del personale della scuola; false dichiarazioni;
  4. offesa al decoro, all’igiene e alla salubrità dell’ambiente scolastico, al buon nome della scuola e alla sua dignità di servizio pubblico;
  5. danneggiamenti all’ambiente scolastico, al patrimonio dell’istituto o alla altrui proprietà;
  6. diffusione indebita e non autorizzata di immagini e suoni all’interno della scuola che leda diritti e libertà altrui;
  7. offese alla morale e ai sentimenti etici e religiosi;
  8. atteggiamenti persecutori e/o prevaricatori nei confronti di compagni e/o del personale della scuola commessi da singoli o in gruppo;
  9. violenze personali.

 

Le sanzioni si intendono proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e ispirate al principio di gradualità ; ove possibile si intendono ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gradualità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

 

Le sanzioni previste per le infrazioni sono:

  1. ammonizione verbale e/o scritta ( per le infrazioni di cui ai punti 1 e 2);
  2. richiamo scritto ai propri doveri ( per le infrazioni di cui al punto 3);
  3. richiamo scritto ai propri doveri (nel caso del reiterarsi delle infrazioni di cui ai punti 1, 2)
  4. risarcimento del danno per le infrazioni (per le infrazioni previste al punto 5);
  5. allontanamento dalla scuola da 1 a 15 gg. (per le infrazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9)
  6. allontanamento dalla scuola per periodi superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria (per gravi infrazioni). Nel caso specifico, la scuola promuove percorsi di recupero educativo finalizzato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il reintegro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito, anche in corso d’anno, di iscriversi ad altre Istituzioni scolastiche;
  7. nei casi di recidiva di atti di violenza la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nei casi meno gravi la sanzione è costituita dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.

 

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 4, 5, 6, 7 possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

 

Art. 56

 

I comportamenti sono considerati meno gravi secondo:

 

  1. l’involontarietà dell’ infrazione;
  2. il mancato controllo emotivo connesso alla brevità dell’infrazione e all’età dello studente;
  3. la situazione di handicap;
  4. l’immediato e leale riconoscimento dell’infrazione e della sua gravità;
  5. la provocazione ricevuta;

 

Sono considerati in misura più grave secondo:

 

  1. la recidiva;
  2. le circostanze dell’infrazione tra le quali l’aver commesso e/o omesso l’azione nei laboratori, durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali;
  3. il carattere di gruppo dell’infrazione.

 

 

 

Art. 57

 

(Procedura) Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli allievi prevede la contestazione degli addebiti e la possibilità di difesa e giustificazione da parte degli interessati. Le sanzioni di cui ai punti 4, 5, 6, 7  sono trascritte sul registro generale dei voti; l’allontanamento dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni, viene comunicato ai genitori in tempo utile perché possano prendere atto della esclusione dalla frequenza.

 

 

Art. 58

 

(Organi competenti) L’istruttoria di ogni procedimento disciplinare è di competenza del Dirigente scolastico. Fanno parte dell’istruttoria la ricezione del rapporto sull’infrazione, gli accertamenti, l’eventuale avvio del procedimento, la contestazione degli addebiti e la relazione eventuale all’organo competente a irrogare la sanzione. Sono competenti:

i docenti per le sanzioni di cui ai punti 1, 2, 3

il Dirigente scolastico per le sanzioni di cui al punto 4

il consiglio di classe per le sanzioni di cui al punto 5

il Consiglio d’Istituto per le sanzioni di cui al punto 6, 7

le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ad eventuali candidati esterni.

 

Le sedute del consiglio di classe ai sensi e per la finalità del presente titolo, poiché trattano di persone, sono riservate ai soli componenti e vige l’obbligo del segreto d’ufficio per tutti i componenti stessi.

Il verbale e ogni altro atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa.

 

 

Art. 59  RICORSI – IMPUGNAZIONI

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

 

(Organi di garanzia) Al fine di esaminare i ricorsi in tema di sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica e per le altre funzioni di cui al successivo citato articolo del d.p.r. n. 249/98 e del DPR 293/07 e successive modifiche o integrazioni, è istituita una commissione di garanzia ai sensi dell’art. 2 del DPR 293/07.

Essa è costituita da due docenti e da un genitore. Nella prima seduta vengono designati il presidente e il segretario verbalizzante. Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è consentita l’astensione. L’istruttoria dei ricorsi è compito del dirigente scolastico che presenta alla commissione una relazione dettagliata corredata da un suo parere motivato. Le decisioni della commissione se difformi dal succitato parere devono essere adeguatamente motivate.

Il Dirigente scolastico non partecipa alle sedute della commissione; ne riceve gli atti per dare a essi esecutività previo controllo di legittimità. Qualora ritenga di cogliere elementi di illegittimità o carenze e/o illogicità di motivazione rinvia gli stessi atti al presidente affinché l’organo riesamini la procedura e le decisione assunte. Qualora permangono, a giudizio del Dirigente scolastico, elementi di illegittimità, lo stesso capo di istituto può rimettere gli atti al C.S.A. provinciale.

Al fine di semplificare le procedure, avverso le sanzioni che prevedano  risarcimento dei danni o allontanamento dall’istituzione scolastica, è ammesso reclamo al Dirigente scolastico da parte del genitore o dal legale rappresentante dell’allievo. In caso di incompatibilità tra il ricorrente e un membro della commissione è ammessa la sostituzione dello stesso con un membro supplente tratto dagli organi prima indicati.

 

 

 

Titolo VIII

Norme organizzative e disciplinari

 

Art. 60 ENTRATA DEGLI ALUNNI

 

L’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico avviene nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni, avviandosi ordinatamente alle proprie aule preceduti dall’insegnante della prima ora.

L’alunno che entra a scuola in orario diverso da quello stabilito dovrà presentare giustificazione scritta sul quadernetto delle corrispondenze.

Su richiesta delle famiglie, è consentito agli allievi di accedere ai locali della scuola anche in orario anticipato ed è loro garantita la sorveglianza.

 

Art. 61 VIGILANZA PER INGRESSO

 

La vigilanza sui minori inizia da quando entrano nell’edificio scolastico. Le porte d’accesso all’edificio scolastico restano chiuse sino all’orario di ingresso degli alunni. Nessun allievo deve entrare nell’edificio prima dell’ora stabilita, ad eccezione di quelli i cui genitori o tutori ne hanno fatto richiesta e sono stati autorizzati dal Dirigente Scolastico. Questi ultimi saranno vigilati dai collaboratori scolastici in servizio.Per gli alunni che usufruiscono del trasporto predisposto dalle Amministrazioni Comunali, la vigilanza inizia quando gli alunni accedono all’edificio scolastico.

 

 

Art. 62 USCITA DEGLI ALUNNI

 

L’uscita deve svolgersi in modo ordinato e non chiassoso. Gli alunni sono accompagnati fino all’ingresso principale dal docente dell’ultima ora.

 

 

Art. 63 PERMESSI DI ENTRATA E USCITA

 

L’ingresso posticipato o l’uscita anticipata devono costituire un evento eccezionale.  La richiesta di entrata/uscita fuori orario dovrà essere segnalata anticipatamente sul quadernetto. Per ogni entrata/uscita fuori orario è obbligatoria la presenza di un genitore o di un delegato maggiorenne, munito di autorizzazione scritta e documento di riconoscimento.

 

 

Art. 64 ASSENZE

 

Dopo ogni assenza (antimeridiana o pomeridiana), nel giorno di rientro a scuola, deve essere presentata all’insegnante della prima ora la giustificazione firmata da un genitore. Se l’alunno si presenta a scuola senza giustificazione, l’insegnante segnala tale mancanza sul registro di classe.

Nei casi di assenze continuative o sistematiche, il Consiglio di classe discute e adotta strategie onde intervenire per eliminarne le cause.

 

 

Art. 65 AVVISI E VERIFICHE

 

Gli avvisi e le verifiche consegnate agli alunni devono essere debitamente firmate dai genitori. La collaborazione della famiglia è necessaria per quanto concerne il controllo puntuale e sistematico del quadernetto di corrispondenza che obbligatoriamente ogni alunno porta quotidianamente a scuola.

 

 

Art. 66 MATERIALE SCOLASTICO

 

Gli alunni devono presentarsi a scuola con tutti gli strumenti e materiali necessari per le diverse attività. Gli allievi devono presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato all’ambiente e alle attività da svolgere. In caso di dimenticanza non è consentito agli alunni di contattare telefonicamente le famiglie per ragioni di organizzazione interna e come stimolo all’assunzione di responsabilità da parte degli allievi.

 

 

Art. 67 INTERVALLO

 

Durante i giorni di lezione gli allievi hanno diritto ad  intervalli ( 15, 10 e 5 minuti) nel turno antimeridiano e di un ulteriore intervallo  (5 minuti) nel turno pomeridiano.

L’intervallo si svolge nel corridoio o nel prato della scuola; gli alunni sono sorvegliati dall’/dagli insegnante/i  in servizio nell’ora precedente l’intervallo.

Durante l’intervallo gli alunni possono accedere ai servizi igienici.

Durante l’intervallo è vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro involucri e contenitori. Per qualsiasi problema, l’alunno può rivolgersi al proprio insegnante addetto alla sorveglianza che valuterà la situazione.

È severamente vietato allontanarsi dal proprio piano o uscire dall’edificio o dallo spazio destinato all’intervallo.

 

 

Art. 68 MENSA

 

Gli alunni che usufruiscono del servizio saranno accompagnati dagli insegnanti che effettuano la sorveglianza. Al termine del servizio mensa gli alunni possono accedere al parco della scuola o agli spazi individuati accompagnati e vigilati dagli insegnanti. In caso di cattivo tempo il dopomensa si effettua nei corridoio negli spazi interni  dell’edificio.

I genitori degli alunni devono segnalare all’ufficio di segreteria eventuali allergie o intolleranze alimentari.

Gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione dovranno uscire da scuola al termine delle lezioni antimeridiane e rientrare all’inizio di quelle pomeridiane. Per l’efficienza del servizio mensa il Comitato Mensa, previsto tra gli organi dell’Istituto, ha il compito di segnalare eventuali problematiche e suggerire proposte migliorative.

 

 

Art. 69 SCIOPERO

 

I genitori vengono avvisati con comunicazione scritta sul quadernetto dell’eventualità di uno sciopero.

I genitori sono tenuti ad informarsi circa il regolare svolgimento delle lezioni.

I docenti in servizio che non aderiscono allo sciopero sono tenuti a vigilare sugli alunni presenti a scuola.

 

 

Art. 70 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

 

Le visite guidate  e i viaggi di istruzione sono da considerarsi parte integrante del P.O.F. e dovranno perseguire specifici obiettivi didattici, culturali e relazionali.

Gli insegnanti, nell’ambito della programmazione annuale, dovranno stabilire il programma delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.

Il programma verrà sottoposto ai genitori degli alunni e al consiglio di classe che lo trasmette al competente consiglio di Istituto.

Le visite nell’ambito del territorio richiedono un’unica autorizzazione ad inizio d’anno.

 

 

Art. 71 CELLULARI

 

È vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’edificio scolastico, si declina ogni responsabilità in merito allo smarrimento o al furto degli stessi.

 

 

Art. 72  INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA

 

Le ore di ricevimento, le assemblee e le altre riunioni programmate sono da ritenersi importanti momenti di incontro, confronto e collaborazione fra scuola e famiglia. Pertanto la partecipazione dei genitori è considerata costruttiva e indispensabile.

 



AGGIORNATO DICEMBRE 2010 - P. Cossu & P. Vergottini | icgeralario@tin.it

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